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Associazione Sportiva Gruppo Giovanile San Michele

Statuto

Articolo 1 - Costituzione e Sede

E' costituita una Associazione Sportiva sotto la denominazione "Gruppo Giovanile San Michele " , che nel proseguo del presente Statuto è indicata con il termine "Associazione".

La sede è in Ripalta Cremasca, Frazione San Michele, Piazza Trieste; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge e materia.


Articolo 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario senza scopi di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana TennisTavolo (FITeT) ed al Centro Sportivo Italiano (CSI), delle quali riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.

L'Associazione potrà partecipare come Socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione potrà, previa decisione dell'Assemblea, svolgere altre attività sportive aderendo alle specifiche federazioni ufficialmente riconosciute. In tal caso alla denominazione Gruppo Giovanile San Michele potrà essere aggiunta una o più parole atte a meglio identificare la particolare attività.

Articolo 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione Gruppo Giovanile San Michele è illimitata.

Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di TennisTavolo nonché la promozione e lo svolgimento di altre attività ludico sportive, sportive e ricreative in genere attraverso la partecipazione e lo svolgimento di campionati e l'organizzazione di gare e tornei, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, FITeT del CSI e dei loro diversi Organi, nonché delle diverse Federazioni come detto al punto 2 ultimo comma.

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle sopra indicate da considerarsi accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative e di sostegno delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

diffondere la pratica nei diversi campi sportivi;

dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione dei giovani;

promuovere manifestazioni ed attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere e dare in locazione palestre ed altri beni mobili ed immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 5 - Riconoscimento di Associazione Sportiva

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della FITeT e la stessa si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento della stessa

. SOCI
Articolo 6 - Requisiti dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini Italiani o Stranieri residenti nella Comunità Europea di sentimenti e comportamento democratici.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente "Associazione". Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari. Le modalità di iscrizione all'Associazione sono precisate nel successivo Articolo.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

Articolo 7 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

presentazione della domanda;

pagamento dei contributi associativi;

accettazione senza riserve del presente statuto.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dal primo luglio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Articolo 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;

per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

per ritardato pagamento del contributo per oltre un anno.

Articolo 10 - Organi dell'Assemblea

Gli Organi dell'Associazione sono:

l'assemblea generale dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Segretario Generale.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ASSEMBLEA
Articolo 11 - Partecipazione all'Assemblea

L'associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in seduta straordinaria:

per decisione del Consiglio Direttivo;

su richiesta, indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei Soci.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio, è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, se fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Articolo 14 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in seduta ordinaria

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi sulle relazione del Consiglio Direttivo;

eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario generale;

fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;

deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

approvare l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In seduta straordinaria

deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo
Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione sportiva dell'Associazione ed ha il compito di:

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

predisporre bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;

deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;

nominare il Vice Presidente;

redigere l'eventuale Regolamento Interno;

nominare il Segretario - Tesoriere

coordinare, con l'aiuto di altri Soci e Volontari, l'organizzazione di manifestazioni ed attività accessorie od occasionali.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 17 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 15 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I Membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

I Membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I Membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.

Articolo 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni partecipano il Segretario - Tesoriere. In assenza del Segretario le relative funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed i Segretari sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Presidente Articolo 19 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Articolo 20 - Elezioni del Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei Soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In casi di dimissione o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo il Consiglio stesso provvede a sostituire il Presidente.

Segretario Generale e Uffici Segreteria Articolo 21 - Segretario Generale dell'Associazione

Il Segretario generale dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci per un triennio tra i Soci dell'Associazione.

Il Segretario dirige gli Uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.

Allo stesso è demandato il compito di tesoreria, nonché la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, qualora tali compiti non siano attribuiti dal Consiglio Direttivo al Segretario - tesoriere in caso di sua nomina

. Finanze e Patrimonio
Articolo 22 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 23 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;

dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

da versamenti volontari degli associati;

da contributi del CONI, dalla FITeT, da altre Federazioni Sportive, da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da altri Enti in genere;

da introiti di manifestazioni sportive o ricreative e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle Leggi. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24 - Destinazione del Patrimonio Sociale

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte die nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 26 - Diritti dei Soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Patrimonio sociale.

Il Versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né tra atto tra vivi né a causa di morte.

Norme finali e generali
Articolo 27 - Esercizi sociali.

L'esercizio sociale inizia il primo luglio di ogni anno e termina il trenta giugno dell'anno successivo; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il trenta settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Segretario generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre la tenuta della contabilità è affidata al Segretario - tesoriere, oppure al Segretario generale in caso di mancata nomina del Segretario - tesoriere.

Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 109, Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Articolo 30 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

Registrato presso l'Ufficio del registro di Crema il 18 dicembre 1998 al n° 06652 Serie 3°.

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Aggiornato al 14 June, 2002
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